Il 21 febbraio 2002 a Roma le sezioni civili riunite della Corte di Cassazione, nella sentenza 2515 stabiliscono che dev'essere risarcita anche la paura degli abitanti di Seveso (Monza Brianza) dopo la nube alla diossina. Sancito quindi il principio che per legittimare il diritto al risarcimento non è più necessario che la lesione della sfera emotiva si accompagni al pregiudizio dell'integrità fisica o del patrimonio di un soggetto. Viene così introdotto nell'ordinamento italiano il danno morale anche solo per il timore di contrarre una malattia al posto del solo danno biologico, allargando la tutela del cittadino. I magistrati di legittimità stabiliscono infatti che per aver diritto a un risarcimento non è necessario aver riportato danni diretti dalla diossina, ma è sufficiente l'angoscia di essersi dovuti sottoporre a tanti controlli sanitari e aver vissuto con la paura di sviluppare un tumore. Il caso nasce in relazione alla richiesta di danno morale sollevata dagli abitanti della Brianza per la fuoriuscita della nube tossica di diossina, avvenuta il 10 luglio 1976 a Seveso, in seguito allo scoppio delle caldaie dello stabilimento dell' Icmesa.