Dal 4 novembre 1991 con la Legge costituzionale n.1, costituita da un solo articolo, viene modificato il secondo comma dell'art. 88 della Costituzione per cui non c'è più il cosiddetto "semestre bianco", gli ultimi sei mesi del settennato nei quali il Presidente della Repubblica non poteva più sciogliere le Camera e, quindi, per indire nuove elezioni bisognava attendere l'elezione e l'insediamento del nuovo Capo dello Stato. Comma così sostituito dall'art.1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262). Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art. 88 recitava: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato»