Il 17 ottobre 2000 con sentenza n. 425 redatta dal magistrato Cesare Ruperto, la Corte Costituzionale sconfessa l'operato del Governo, dichiarando incostituzionale l'anatocismo previsto dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. L’anatocismo esprime un metodo di calcolo degli interessi per il quale gli interessi maturati secondo una certa periodicità, pattuita tra creditore e debitore, sono essi stessi produttivi di altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito (capitalizzati) in modo tale da contribuire (insieme al capitale) a maturare altri interessi nei periodi successivi. Questo metodo di calcolo favorisce il creditore a discapito del debitore.